1)
Ogni anno devono essere redatti, a cura del
Consiglio Direttivo, i bilanci dell’Associazione Italus.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi, i lasciti
ricevuti, le entrate e le uscite, i finanziamenti in forma di donazione o
contributi elargiti dall’Associazione in linea con i suoi scopi e fini
prefissati.
Il bilancio economico e le Iniziative svolte o sostenute
dall’associazione vengono annualmente resi pubblici dal Consiglio Direttivo,
sulla rivista “Artemisia” e sul sito internet ufficiale dell’Associazione
Italus.
Il bilancio economico diviene attivo il 1 (uno) di gennaio di ogni
anno solare e decade il 31 (trentuno) di dicembre di ogni anno solare.
I bilanci vengono svolti annualmente entro e non oltre i primi dieci
(10) giorni del mese di Dicembre; devono inoltre restare depositati presso la
sede dell'Associazione e pubblicati, entro il primo Gennaio, sull’apposito sito
internet, restando pubblici e a disposizione di tutti i soci che abbiano
motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta
dall'Associazione a spese del richiedente.
2)
Il carattere no profit della Italus
Associazione fa si che qualunque patrimonio, bene mobile o immobile, sia funzionale all’Associazione stessa.
3)
L'Associazione trae le risorse economiche
per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
· dalle quote associative (tesseramento annuale) o da chiunque voglia
elargire donazioni per sostenere le finalità associative;
· dai beni mobili ed immobili che eventualmente diverranno di proprietà
dell'Associazione;
· dai contributi volontari degli aderenti;
· dai contributi di privati;
· dai contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche
finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e
progetti, ovviamente in linea con gli obiettivi e finalità della stessa
Associazione;
· dai contributi di organismi internazionali;
· dalle donazioni e lasciti testamentari;
· dai rimborsi derivanti da convenzioni;
· dall’entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
· dalle raccolte fondi, che la stessa Associazione può organizzare in
linea con i suoi obbiettivi e finalità.
4)
Il Consiglio Direttivo ogni 2 (due) anni
stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione/tesseramento all’Associazione Italus da parte
di chi intende associarsi.
L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso
ulteriori rispetto al versamento riguardante l’iscrizione/tesseramento.
Le erogazioni in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio
Direttivo che delibera sul loro utilizzo, in linea con le finalità statutarie
dell’Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal
Consiglio Direttivo in linea con le finalità statutarie dell’Associazione. Il
Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti
giuridici.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che
autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte dal
Presidente dell’Associazione (in sua mancanza il suo vice presidente), dal
Tesoriere e dal Segretario. La mancanza di una sola firma comporta la ridiscussione
dell’operazione finanziaria.
5)
E’ facoltà, libera e volontaria, degli
aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli d’iscrizione/tesseramento.
I versamenti al fondo di donazione volontaria possono essere di
qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi determinati per l'ammissione
e l'iscrizione annuale (quote associative per il tesseramento), e sono comunque
a fondo perduto.
6)
I versamenti non sono rivalutabili né
ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno, nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte, di estinzione,
di recesso o di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo alla
ripartizione o rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di
versamento al fondo di donazione o a titolo di quota associativa (tesseramento
annuale).
Il versamento annuale o le donazioni volontarie non creano altri
diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione
trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per
successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.