PARTE 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE


1)         Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci dell’Associazione Italus.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le entrate e le uscite, i finanziamenti in forma di donazione o contributi elargiti dall’Associazione in linea con i suoi scopi e fini prefissati.
Il bilancio economico e le Iniziative svolte o sostenute dall’associazione vengono annualmente resi pubblici dal Consiglio Direttivo, sulla rivista “Artemisia” e sul sito internet ufficiale dell’Associazione Italus.
Il bilancio economico diviene attivo il 1 (uno) di gennaio di ogni anno solare e decade il 31 (trentuno) di dicembre di ogni anno solare.
I bilanci vengono svolti annualmente entro e non oltre i primi dieci (10) giorni del mese di Dicembre; devono inoltre restare depositati presso la sede dell'Associazione e pubblicati, entro il primo Gennaio, sull’apposito sito internet, restando pubblici e a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

2)         Il carattere no profit della Italus Associazione fa si che qualunque patrimonio, bene mobile o immobile, sia funzionale all’Associazione stessa.

3)         L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
· dalle quote associative (tesseramento annuale) o da chiunque voglia elargire donazioni per sostenere le finalità associative;
· dai beni mobili ed immobili che eventualmente diverranno di proprietà dell'Associazione;
· dai contributi volontari degli aderenti;
· dai contributi di privati;
· dai contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, ovviamente in linea con gli obiettivi e finalità della stessa Associazione;
· dai contributi di organismi internazionali;
· dalle donazioni e lasciti testamentari;
· dai rimborsi derivanti da convenzioni;
· dall’entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
· dalle raccolte fondi, che la stessa Associazione può organizzare in linea con i suoi obbiettivi e finalità.

4)         Il Consiglio Direttivo ogni 2 (due) anni stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione/tesseramento all’Associazione Italus da parte di chi intende associarsi.
L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento riguardante l’iscrizione/tesseramento.
Le erogazioni in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro utilizzo, in linea con le finalità statutarie dell’Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in linea con le finalità statutarie dell’Associazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte dal Presidente dell’Associazione (in sua mancanza il suo vice presidente), dal Tesoriere e dal Segretario. La mancanza di una sola firma comporta la ridiscussione dell’operazione finanziaria.

5)         E’ facoltà, libera e volontaria, degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli d’iscrizione/tesseramento.  
I versamenti al fondo di donazione volontaria possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale (quote associative per il tesseramento), e sono comunque a fondo perduto.

6)         I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno, nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo alla ripartizione o rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al fondo di donazione o a titolo di quota associativa (tesseramento annuale).

Il versamento annuale o le donazioni volontarie non creano altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.